Il Tribunale di Bolzano, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, assorbita o dichiarata inammissibile, decidendo sul ricorso presentato dalla ASSOCIAZIONE MOVIMENTO CONSUMATORI APS nei confronti di GOLDCAR ITALY SRL, 1) accerta la vessatorietà delle clausole di cui agli artt. 11 e 19 contenute nelle condizioni di contratto (“Termini e Condizioni di noleggio”) e nei Listini di Goldcar Italy S.r.l, che prevedono, rispettivamente, una penale pari ad originari € 55,00, ovvero ad attuali € 20,00 oltre IVA (€ 24,40), per ogni sanzione amministrativa ricevuta dal cliente, ovvero una penale di € 50,00 per l’omesso rifornimento di carburante; 2) inibisce la predisposizione, l’inserimento nelle condizioni contrattuali, la diffusione e l’utilizzo delle menzionate clausole nei contratti di noleggio, stipulati e stipulandi, da parte di Goldcar Italy Srl.; 3) vieta alla resistente Goldcar Italy Srl. la reiterazione delle condotte illecite accertate, ed in particolare la predisposizione, l’inserimento nelle condizioni contrattuali, la diffusione e l’utilizzo delle menzionate clausole; 5) condanna la resistente Goldcar Italy Srl. alla pubblicazione, per una volta, sui quotidiani “Il Sole 24ore” ed “Il Corriere della Sera”, con caratteri grandi il doppio rispetto al normale, del seguente estratto della presente sentenza:” Il Tribunale di Bolzano, Sezione specializzata in materia di impresa, con sentenza del 13.06.2024 ha vietato a Goldcar Italy Srl. ogni ulteriore utilizzo delle clausole vessatorie contenute negli articoli 11 e 19 di cui ai propri “Termini e Condizioni di noleggio”, come integrati dai “Listini” temporalmente applicabili, che prevedono, rispettivamente, una penale pari ad originari € 55,00, ovvero ad € 20,00 oltre IVA (€ 24,40) per ogni sanzione amministrativa ricevuta dal cliente, ovvero una penale di € 50,00 per l’omesso rifornimento di carburante”; 6) condanna la resistente Goldcar Italy Srl. alla pubblicazione, in caratteri facilmente leggibili, sulla home page del proprio sito internet, del dispositivo di questa sentenza, con l’intestazione “Avviso di sentenza a tutela dei consumatori che hanno noleggiato veicoli” ed il collegamento ipertestuale, visibile ed accessibile, alla sentenza integrale, per consentire lettura e scarico del testo; 7) ordina a Goldcar Italy Srl. l’invio di una comunicazione individuale ai singoli consumatori, nei confronti dei quali nel corso dell’ultimo decennio le citate clausole hanno trovato applicazione con richiesta di pagamento degli importi ivi previsti; la comunicazione sarà intitolata “Avviso di sentenza a tutela dei consumatori che hanno noleggiato veicoli” e sarà effettuata tramite comunicazione elettronica (PEC ovvero e-mail) oppure con lettera Raccomandata A.R., con la comunicazione del presente estratto: ” Il Tribunale di Bolzano, con sentenza di data 13.06.2024 ha accertato che gli articoli 11 e 19 di cui ai propri “Termini e Condizioni di noleggio”, come integrati dai “Listini” temporalmente applicabili, che prevedono, rispettivamente, una penale pari ad originari € 55,00, ovvero ad € 20,00 oltre IVA (€ 24,40) per ogni sanzione amministrativa ricevuta dal cliente, ovvero una penale di € 50,00 per l’omesso rifornimento di carburante, sono vessatorie ed ha pertanto vietato alla società ogni ulteriore utilizzo di tali clausole. Poiché risulta che Lei ha corrisposto degli importi in applicazione delle predette clausole, potrebbe avere diritto al rimborso di quanto pagato.”; 8) fissa il termine di giorni sessanta per l’adempimento dei provvedimenti sopra indicati da parte della resistente Goldcar Italy Srl.; 9) stabilisce il pagamento da parte della resistente Goldcar Italy Srl. di € 4.000,00 per ogni giorno di ritardo nelle pubblicazioni sui due quotidiani indicati e sulla home page del proprio sito internet, come da punti 5) e 6) del dispositivo; 10) stabilisce il pagamento da parte della resistente Goldcar Italy Srl..di € 100,00 per ogni ulteriore contratto, contente la clausola in esame, che verrà concluso dopo il termine indicato, nonché per ogni applicazione della clausola in contratti già conclusi e per ogni comunicazione individuale non inviata ai sensi del punto 7) del dispositivo; 11) dispone che tali somme siano versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nella misura del 50 per cento al Ministero della giustizia per il potenziamento degli uffici e degli altri servizi istituzionali e per la restante quota del 50 per cento al Ministero delle imprese e del made in Italy per il miglioramento delle attività di tenuta della sezione istituita dall'articolo 140-quinquies cod. consumo; 12) condanna la resistente Goldcar Italy Srl. a rifondere alla ricorrente ASSOCIAZIONE MOVIMENTO CONSUMATORI APS - e per essa agli avvocati Paolo Fiorio, Antonio Seminara e Franco Moser, in solido tra loro, i quali si sono dichiarati antistatari - le spese di lite, liquidate come segue: € 14.103,00 per compenso di avvocato, € 286,00 per anticipazioni, oltre al 15% rimborso forfettario spese, oltre ad IVA e CAP come per legge, oltre a spese successive necessarie. Manda alla Cancelleria per le pubblicazioni e comunicazioni di rito (art. 840 quinquies u.c.c.p.c.). Bolzano, 13.06.2024